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Ordinanza — n. 27837/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to defendant's failure to request translation despite being present.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the claim of nullity due to a missing translation was unfounded. The defendant had been properly notified of the appeal hearing, was subsequently arrested for another matter, and appeared in court where his lawyer raised no objections to his participation. The court held that the burden rested on the defendant to inform the judges of his detention status and request translation, which he failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: The defendant bears the onus of informing the court of his detention status and requesting translation; failure to do so, despite proper notification and presence, renders the nullity claim inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal nullity translation request burden detention status notification inadmissible appeal procedural default defense obbligo di comparizione all'udienza rinvio del dibattimento modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
7059/23 Avagliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 596 c.p.p.
art. 337 cod. pen
7059/23 Avagliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVAGLIANO CESARE nato a SALERNO il 01/08/1996 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 7059/23 Avagliano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell'imputato in udienza - è manifestamente infondato;

Rilevato, infatti, che l'imputato ha ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per il 15 settembre 2022 avendo ritirato la raccomandata r/r in data 24 giugno 2022; che lo stesso è stato successivamente arrestato per altra causa in data 26 agosto 2022; che all'udienza del 15 settembre 2022, tenutasi in presenza, il difensore nulla ha eccepito sulla costituzione del rapporto processuale; Ritenuto che costituiva onere dell'imputato - a conoscenza della celebrazione del processo - informare i giudici dello status detentions e chiedere di partecipare al processo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i