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Ordinanza — n. 27834/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds are merely repetitive complaints already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Battista Sgroi's appeal inadmissible regarding a conviction for obstruction of justice. The Court ruled that the appellant's arguments were merely repetitive complaints of censorship already thoroughly examined and rejected by the Palermo Court of Appeal with sound legal reasoning. Furthermore, the lower court correctly determined that no continuous intent existed between the current offense and a prior one, as the second violation stemmed from a temporary and contingent administrative decision rather than a premeditated plan.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present new admissible grounds; repetitive complaints of censorship already rejected by the court of first instance do not justify reopening the case, and continuity of offenses requires evidence of premeditated intent covering multiple future violations.

Parole chiave

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admissibility of appeal repetitive complaints continuity of offenses obstruction of justice premeditated intent Cassa delle ammende legittimità aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGROI GIOVANNI BATTISTA nato a PALERMO il 01/06/1982 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6981/2023 SGROI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e lineare circa le ragioni per cui non è stata riconosciuta la continuazione tra il reato di evasione per il quale si procede e quello, commesso in data 12 settembre 2016, poiché non è ravvisabile una deliberazione ab origine - almeno di massima - che avrebbe contemplato plurime violazioni future, essendo il secondo allontanamento dettato, per stessa ammissione dell'imputato da una determinazione estemporanea e contingente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i