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Ordinanza — n. 27832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTE VITTORIO nato a PALERMO il 26/01/1992 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6928/2023 MONTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice d i merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e lineare circa la penale responsabilità dell'imputato colto in flagranza dagli operanti di P.G. al di fuori della propria abitazione all'interno del cortile condominiale condiviso, che quindi metteva l'imputato in condizioni di violare anche l'obbligo del limite alle comunicazioni con soggetti diversi dai coabitanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sfratto violazione di domicilio assenza ingiustificata divieto di frequentare le osterie aiuto all'evasione di detenuti esclusione del dibattimento pubblico
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTE VITTORIO nato a PALERMO il 26/01/1992 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6928/2023 MONTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice d i merito;

Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e lineare circa la penale responsabilità dell'imputato colto in flagranza dagli operanti di P.G. al di fuori della propria abitazione all'interno del cortile condominiale condiviso, che quindi metteva l'imputato in condizioni di violare anche l'obbligo del limite alle comunicazioni con soggetti diversi dai coabitanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il