Cassation court dismisses appeal as repetitive grievances already rejected by lower court on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Giuseppe Caruso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of provoking hatred and contempt (Art. 385 Penal Code), arguing against the lower court's findings. The court rejected these arguments as they merely reproduced grievances already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it lacked novelty and did not meet the requirements for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist of repetitive grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 31/08/1988 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6925/2023 CARUSO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod, pen. ron sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, corre nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento; che; quanto alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. peri., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che i numerosi precedenti penali dell'imputato e le modalità della condotta non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività.
Rileyato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso