Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and generic repetition of lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued against a conviction for theft, claiming lack of subjective intent and non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely repeated the appellate court's reasoning without engaging with the specific factual evaluations made by the lower judiciary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are merely generic reproductions of appellate censure or lack specific confrontation with the lower court's factual and legal evaluations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELO ANTONINO nato a TRAPANI il 12/04/1953 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6888/23 Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la nota in data 15 maggio 2023 con cui il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 2 e 3);
Ritenuto altresì che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4); Ritenuto infine che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che il reato in parola succede a una lunga serie di reati commessi in epoca precedente, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec