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Ordinanza — n. 27829/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack specificity and fail to challenge lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted robbery, claiming lack of subjective intent and non-punishability under specific provisions. The court rejected these claims as merely repetitive of the appellate court's already decided arguments without engaging with the factual evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must contain specific arguments distinct from the appellate judgment; generic repetitions of censure without engaging with the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grievances subjective intent non-punishability procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
6840/23 Lattarulo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
6840/23 Lattarulo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO CARLO nato a ROCCELLA IONICA il 21/04/1969 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGE° CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6840/23 Lattarulo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 4 e 5);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso