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Ordinanza — n. 27827/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27827/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIOVANNI nato a PALERMO il 15/02/1987 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6835/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ,911' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023; Ritenuto che le doglianze del ricorrente - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e riproposte nella citata memoria - sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito là dove è stata esclusa la tenuità della lesione al bene giuridico protetto, essendo avvenuto l'allontanamento senza un qualsivoglia motivo (v. in particolare pag. 3);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27827/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6835/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ,911' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023; Ritenuto che le doglianze del ricorrente - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e riproposte nella citata memoria - sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito là dove è stata esclusa la tenuità della lesione al bene giuridico protetto, essendo avvenuto l'allontanamento senza un qualsivoglia motivo (v. in particolare pag. 3);

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento cause di esclusione assenza di caso di rigore allontanamento nonostante motivi di salute punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
6835/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ,911' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023; Ritenuto che le doglianze del ricorrente - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIOVANNI nato a PALERMO il 15/02/1987 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6835/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ,911' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023; Ritenuto che le doglianze del ricorrente - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e riproposte nella citata memoria - sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito là dove è stata esclusa la tenuità della lesione al bene giuridico protetto, essendo avvenuto l'allontanamento senza un qualsivoglia motivo (v. in particolare pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0