Ordinanza — n. 27826/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO ANGELO nato a AGRIGENTO il 09/1.2/1950 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6627/2023 SANI=1.LIPF0 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il real:o di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che motivi di ricorso, che genericamente censurano la valutazione in rnater a d. elemento psicologico e l'omessa applicazione della causa d non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confrontano con l'articolata, corretta ed esauriente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della riconosciuta responsabilità penale del ricorrente, nonché della presenza di elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6627/2023 SANI=1.LIPF0 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il real:o di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che motivi di ricorso, che genericamente censurano la valutazione in rnater a d. elemento psicologico e l'omessa applicazione della causa d non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confrontano con l'articolata, corretta ed esauriente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della riconosciuta responsabilità penale del ricorrente, nonché della presenza di elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO ANGELO nato a AGRIGENTO il 09/1.2/1950 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6627/2023 SANI=1.LIPF0 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il real:o di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che motivi di ricorso, che genericamente censurano la valutazione in rnater a d. elemento psicologico e l'omessa applicazione della causa d non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confrontano con l'articolata, corretta ed esauriente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della riconosciuta responsabilità penale del ricorrente, nonché della presenza di elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico.-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0