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Ordinanza — n. 27825/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation regarding non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Greco's appeal inadmissible due to the lack of specific legal arguments regarding the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant's complaint was deemed merely generic and a repetitive restatement of points already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and Greco was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; A cassation appeal based on alleged violation of law or defect of reasoning is inadmissible if it merely reproduces generic criticisms without specific legal analysis of the contested non-punishment cause.

Parole chiave

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non-punishment cause Article 131-bis generic appeal defect of reasoning inadmissible appeal Cassation procedure procedural costs pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
6467/23 Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza del ricorrente -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 337 cod. pen
6467/23 Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza del ricorrente -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI nato a PALERMO il 02/12/1998 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6467/23 Greco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza del ricorrente -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è generica e priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05