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Ordinanza — n. 27823/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to lack of specific procedural criticism in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the lower court misinterpreted evidence regarding a drug violation, but the Court found this argument insufficient because it lacked a specific, critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the Court ruled that the appeal constituted mere complaints rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide a specific, critical analysis of the lower court's reasoning and instead offers only general complaints or requests for a re-evaluation of evidence outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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inadmissible appeal parole proceedings drug violation lack of critical analysis procedural defect allontanamento in diritto degli stranieri motivo d'espulsione soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCIDA MATTEO nato a PONTECAGNANO FAIANO il 20/09/1956 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, con ordinanza resa il 7 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 18 agosto 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Salerno che aveva rigettato la richiesta di Matteo Procida, volta al riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre maturato dal 22 novembre 2020 al 21 maggio 2021; Rilevato che l'unico motivo dedotto, con cui la difesa lamenta inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riguardo al travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza nella valutazione della denuncia per violazione della legge stupefacenti, formalizzata dai Carabinieri nei confronti del condannato in data 30 novembre 2020 in occasione di un controllo effettuato presso l'abitazione dove stava svolgendo la misura alternativa dell'affidamento, non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti chiari e logici);

Ritenuto che le censure difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ma