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Ordinanza — n. 27821/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between crimes under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had correctly applied principles requiring a continuous criminal plan from the first offense to subsequent ones, which was absent here. Consequently, the crimes were deemed autonomous expressions of persistent criminal will rather than a continuous scheme.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of a continuous criminal plan between offenses precludes the application of leniency institutions for recidivism or continuation.

Parole chiave

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criminal continuity autonomous criminal resolutions Art. 81 Penal Code inadmissible appeal persistent criminal will chiusura dell'istruzione penale criminalità persistente altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI CIRO nato a NAPOLI il 05/02/1963 avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento (anche parziale) della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Ciro Liguori, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (anche di anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggio