Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific procedural references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and abstract, failing to reference specific procedural facts or oppose the trial court's concrete reasoning regarding the probation measure. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a non-admissibility ruling is itself inadmissible if the grounds are formulated in generic terms without specific references to the procedural facts or the contested decision's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI LUIGI PAOLO nato il 27/07/1995 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale; Considerato, infatti, che al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova - con motivazione adeguata e non illogica - sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dai reati in espiazione, dalle pendenze a carico del condannato, dalla denuncia per evasione del 18 settembre 2020 e daòla irregolare condotta serbata in carcere e dalla circostanza che è ancora in corso l'osservazione inframuraria, Luigi Paolo Ricci nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli quali l'opportunità lavorativa, invero presi in esam-e da parte del Tribunale di sorveglianza che - sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza dell'attività commerciale presso l'indirizzo indicato dallo stesso condannato;
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 20