Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower court implicitly addressed statutory mitigation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Vecchi's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Vecchi argued that the lower court failed to explicitly apply Article 131-bis of the Penal Code regarding the particular triviality of the offense. The court ruled that the absence of explicit reasoning does not preclude the application of this mitigation cause if the judgment implicitly considers relevant factual elements, such as the number of seized weapons, to determine the overall gravity of the conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The absence of explicit reasoning on statutory mitigation causes does not preclude their application if the judgment implicitly evaluates relevant factual elements to determine the overall gravity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHI MARIO nato a PIACENZA il 23/09/1940 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa — al di là del riferimento alla entità della pena edittale - precise ragioni a sostegno della non levità della condotta facendo riferimento al numero delle armi sequestrate a Mario Vecchi; Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente valutati dalla Corte di appello per escludere l'applicabilità del citato art.131-bis;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 magg