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Ordinanza — n. 27815/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to implicit reasoning on minor offense exemption under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27815/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Aldo Finessi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply Article 131-bis of the Penal Code, which exempts minor offenses from punishment. The Court ruled that the appellate court had implicitly addressed the lack of exemption by citing specific aggravating circumstances, such as the violation of preventive measures and the alarming nature of the nighttime departure from the municipality. Consequently, the Court found the appellant's arguments to be a re-evaluation of merits already settled by the lower court, rendering the appeal legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The absence of exemption for minor offenses can be implicitly recognized by the trial judge through reasoning on specific factual elements, provided the overall assessment of the crime's characteristics is clearly derived from the judgment's motivation.

Parole chiave

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minor offense exemption implicit judicial reasoning inadmissible appeal preventive measures violation Italian Penal Code appellate court review procedural inadmissibility punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
(particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINESSI ALDO nato a RAVENNA il 04/05/1965 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non levità della condotta facendo riferimento al fatto che Aldo Finessi - recandosi presso l'abitazione della figlia sita in un differente Comune- aveva infranto due delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione e che l'arbitrario allontanamento dal Comune di Bagnocavallo in orario notturr o doveva ritenersi allarmante perché idoneo a frustrare le esigenze di controllo;

Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente valutati dalla Corte di appello per escludere l'applicabilità del citato art.131-bis; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11