Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27814/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding Article 131-bis criminal code due to implicit reasoning on minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to explicitly apply Article 131-bis of the Criminal Code regarding the minor nature of the offense. The court ruled that the appellate judgment implicitly addressed these elements by citing specific aggravating circumstances, such as driving without a license, thereby validating the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The absence of explicit reasoning for a cause of non-punibility is permissible if the judgment implicitly evaluates the specific circumstances and qualifying indices of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 131-bis Criminal Code implicit reasoning minor offense inadmissible appeal qualifying indices circostanza attenuante punibilità assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione de l'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione de l'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
(particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/11/1968 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione de l'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non levità della condotta facendo riferimento al fatto che Antonio Capuano - recandosi presso il Comune di Trinitapoli- aveva infranto la più rilevante delle prescrizioni impostegli, peraltro ponendosi alla guida di una autovettura pur essendo sprovvisto della patente di guida; Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente valutati dalla Corte di appello di Bari per escludere l'applicabilità del citato art.131-bis;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ma