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Ordinanza — n. 27813/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise responsibility issue in prior appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had previously challenged only the sentence reduction, not his criminal responsibility, yet now attempted to raise this issue for the first time. The court ruled that such new arguments violate procedural rules preventing the introduction of unraised grievances in the final review stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot raise issues not previously contested in the lower courts to avoid annulment based on a prior lack of reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural exhaustion criminal responsibility Cassation review failure to raise issue azione di manutenzione difetto di manutenzione effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEBBIA MASSIMILIANO nato a PALERMO il 08/10/1984 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; u5T€ffic'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che Massimilano Gebbia, con l'appello proposto avverso la sentenza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Palermo, non aveva messo in discussione la propria responsabilità rispetto al reato contestatogli, essendosi limitato a chiedere la riduzione della pena nel minimo edittale previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; Rilevato , altresì, che con il ricorso per cassazione l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova rispetto al profilo della responsabilità;

Considerato, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 maggio