Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for planned continuation of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Cantone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's refusal to recognize the continuation of crimes was legally sound because the time gap between offenses and the different nature of the new crime suggested independent criminal resolutions rather than a planned series. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 d.P.R. n.309/90; Art. 81 cod. pen.: The continuation of crimes requires evidence of planning across the intervening period; absence of such circumstances and a significant time gap between offenses of different nature preclude the application of the continuation institution.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE SALVATORE nato a CATANIA il 03/10/1988 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al ric:onoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Salvatore Cantone, sin dalla consumazione del reato ex art. 74 d.P.R. n.309/90 commesso dall'i marzo 2011 sino al 11 giugno 2013 (rispetto al quale gli è stata già riconosciuta la continuazione con un altro reato della stessa specie), avesse programmato nonostante il non breve periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo di furto aggravata in abitazione in considerazione della diversa natura degli stessi e dei diversi luoghi di consumazione.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 magg