Italian court dismisses appeal against conviction for failing to leave country due to immigration law recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raouf Zina inadmissible, upholding his conviction for failing to comply with an expulsion order. Zina argued the lower court lacked motivation regarding generic mitigating circumstances and double benefits, but the court found no record of these requests and noted his recidivism barred such benefits. Consequently, the appeal was rejected, and Zina was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98; Art. 360, comma 1, lett. a, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on statutory recidivism that precludes double benefits, and the appellant fails to substantiate claims for mitigating circumstances absent from the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAOUF ZINA nato il 05/01/1970 avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIUDICE DI PACE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Asti ha riconosciuto Raouf Zina colpevole del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98 per non avere ottemperato al provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Torino in data 1 luglio 2021, notificato lo stesso giorno, a mezzo del quale gli era stato intimato di lasciare il territorio nazionale, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale;
Rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici; Considerato che, quanto alle attenuanti generiche, dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di richiesta e che il ricorrente - violando il principio di autosufficienza - non ha allegato al ricorso i verbali di udienza dai quali risulta che la questione era stata posta all'esame del Giudice di pace; Rilevato, poi, che i doppi benefici non potevano essere concessi al ricorrente a causa della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta sussistente;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggi