Italian court dismisses prisoner's appeal for computer access due to lack of medical necessity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Gallico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for 24-hour computer access for video writing, citing the prison medical staff's exclusion of such a need. The appellate court found the original decision was not manifestly illogical and dismissed the prisoner's arguments as mere complaints about the evaluation of existing evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested decision is not manifestly illogical and the appellant's arguments constitute mere complaints regarding the evaluation of evidence already properly assessed by the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la fondatezza della richiesta di utilizzo del computer per la video scrittura nell'arco delle intere 24 ore giornaliere per ragioni di salute, atteso che da parte dei sanitari del carcere è stata esclusa la necessità di sostituire la scrittura manuale con la video scrittura; Rilevato che motivi dedotti da Domenico Gallico a sostegno del ricorso sono costituiti da mere doglianze di fatto dirette ad ottenere una differente valutazione degli elementi processuali, già coerentemente valutati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari;
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 2023.