Cassation court dismisses appeal for violation of law regarding recidivism and sentencing aggravation under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Pellicane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court found the evidence of responsibility for the offenses in Marsala clear and rejected the claim that the appellant's inability to appear was proven. The court upheld the conviction for recidivism and the aggravated sentence based on the appellant's lifestyle and prior violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen; Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011: The court may confirm recidivism and apply sentencing aggravation when the defendant's conduct demonstrates a lifestyle indifferent to rules and aggravated social danger, rejecting appeals that merely request a different evaluation of merits already examined.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/03/1991 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da Antonino Pellicane è! manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha osservato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che la prova della responsabilità in ordine al reato contestato era evidente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, risultando pacifiche le avvenute violazioni clell'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 commesse in Marsala il 23 e 24 marzo 2017 ed 6 aprile 2017, non essendo risultata provata l'impossibilità per l'imputato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, avendo egli solo allegato con l'atto di appello le condizioni che gli avrebbero impedito di rispettare le prescrizioni;
Considerato, altresì, che la Corte di appello ha confermato la recidiva dando rilievo alle modalità della condotta, ai vari precedenti penali, alle plurime violazioni delle prescrizioni, elementi considerati come frutto di uno stile di vita insofferente al rispetto delle regole e di una pericolosità sociale aggravata e, come tale, meritevole dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art.99 cod. pen; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito già coerentemente esaminati dal giudice a quo;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 magg