Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of new evidence on possession of the weapon.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Bona inadmissible, ruling that his complaints were merely factual disputes already thoroughly examined by the Court of Appeal. Bona argued that the lower court failed to analyze the objective element of the crime, specifically the proof of his possession of the seized stick. The court rejected this claim, stating the grievances were insufficient to warrant a new evaluation of procedural elements already consistently assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 4, 1.110/75: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and consist only of factual disputes regarding elements already examined with adequate motivation by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/09/1983 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che Giuseppe Bona lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art.4 1.110/75 non essendo stata analizzata, a suo dire, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e, in particolare, la prova del possesso da parte sua del bastone sequestrato ; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Palermo;
Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi processuali già coerentemente esaminati dalla Corte distrettuale; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 11 maggio 2023.