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Ordinanza — n. 27802/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order due to inadmissibility of merit review request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27802/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Montalbano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected his request for home detention based on police findings regarding his residence, lack of permission bonuses, and the need for critical revision of his criminal record. Montalbano argued for a different assessment of these merits, but the appellate court ruled that such arguments are inadmissible at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal challenging a detention order based on a request for home detention is inadmissible if it merely asks for a different evaluation of the merits without addressing the specific legal grounds for the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal detention order home detention request critical revision record procedural stage permesso di famiglia soggiorno ininterrotto tolleranza del soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO GIUSEPPE nato a VITTORIO VENETO il 01/08/1997 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sull'inidoneità del domicilio indicato (come evidenziato dalla competente autorità di polizia), sulla mancata fruizione di permessi premio, sull'assenza di revisione critica rispetto ai reati per i quali il detenuto sta espiando la pena e, quindi, ha evidenziato la necessità di un approfondimento dell'osservazione inframuraria per verificare l'inizio di un processo di revisione critica;

Rilevato che Giuseppe Montalbano, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, pur lamentando violazione di legge in realtà chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 20