Ordinanza — n. 27799/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MD MAMUN RANA nato il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dal grave reato in espiazione (rapina ed estorsione aggravate, lesioni), dal periodo di irreperibilità per sottrarsi ala esecuzione della pena, dlla mancanza di una adeguata prospettiva lavorativa e dalla assenza di qualsiasi segno di resipiscenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27799/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Md Mamun Rana, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione delle condizioni di salute del figlio ed a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MD MAMUN RANA nato il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dal grave reato in espiazione (rapina ed estorsione aggravate, lesioni), dal periodo di irreperibilità per sottrarsi ala esecuzione della pena, dlla mancanza di una adeguata prospettiva lavorativa e dalla assenza di qualsiasi segno di resipiscenza;
Rilevato che Md Mamun Rana, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione delle condizioni di salute del figlio ed a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 2