Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for crime continuity under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the lower court's refusal to recognize crime continuity legally sound because the crimes lacked the necessary planning and homogeneity required by Article 81 of the Penal Code. The appellant's arguments regarding drug dependency and generic criminal intent were rejected as insufficient to overcome the absence of evidence proving a continuous criminal design.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The continuity of crimes requires a continuous criminal design; mere drug dependency or partial homogeneity is insufficient to establish continuity when crimes are separated by long periods of incarceration and lack a unified plan.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCONI ROBERTO nato a LECCO il 13/11/1978 avverso l'ordinanza del 10/12/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione dei primi due reati (per i quali è già stata riconosciuta la continuazione), avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di vari anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi accertati con la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 9 aprile 2022, considerato che vi è solo parziale omogeneità tra i reati e che gli stessi sono stati intervallati anche da un periodo di carcerazione.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Considerato, poi, che rispetto alla valutazione dell'elemento della tossicodipendenza il ricorrente si limita, in modo assolutamente generico, a dedurre l'unicità del disegno criminoso sulla base di tale condizione che però, di per sé sola, non è sufficiente per il riconoscimento della continuazione in assenza degli altri elementi, peraltro, nemmeno puntualmente allegati dal condannato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 11 magg