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Ordinanza — n. 27797/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation revocation due to manifestly unfounded claim of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanna Scarfò inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. Scarfò challenged the revocation of her probation, arguing the supervisory tribunal erred in law and motivation regarding her continued criminal conduct. The court rejected these claims, noting the lower court correctly identified her persistent delinquency within the facility where she was supposed to work, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a supervisory tribunal's decision to revoke probation is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and not manifestly illogical, as the appellant cannot simply request a different substantive evaluation of the facts.

Parole chiave

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probation revocation supervisory tribunal inadmissible appeal manifestly unfounded cassation procedure revoca del permesso di dimora ricollocamento in un istituto assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARFO GIOVANNA nato a CITTANOVA il 17/10/1956 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova a suo tempo concesso a Giovanna Scarfò in considerazione della ordinanza di misura cautelare disposta nei suoi confronti per i reati di cui agli artt.572 e 592 commessi, dal settembre 2020, in danno degli ospiti della casa famiglia 'Casa del Sole', ove la condannata era stata autorizzata a svolgere attività lavorativa nel corso dell'affidamento in prova;

Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha osservato che la Scarfò ha proseguito nella violazione della legge penale dimostrando una pervicace inclinazione a delinquere e che la circostanza che i fatti oggetto della misura cautelare erano stati commessi proprio nella struttura dove svolgeva la misura alternativa imponeva la revoca ex tunc della predetta misura alternativa; Rilevato che la condannata, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggi