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Ordinanza — n. 27796/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual references to the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and abstract, failing to reference specific procedural facts or counter the Tribunal's reasoned decision on probation suitability. Consequently, the court rejected the request for a different merit evaluation, emphasizing that the lower court's reasoning was adequate and not illogical.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms without specific references to the case facts, as the lower court's adequate and non-illogical reasoning cannot be successfully challenged by a mere request for a different merit assessment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of appeal lack of specific facts surveillance court order probation suitability court costs and fine merit evaluation request pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato il 24/08/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dal tipo di reati in espiazione, dai precedenti penali di Giuseppe Oliveri, dalla precedente concessione dell'affidamento per una precedente condanna alla quale è seguita la commissione del reato attualmente in espiazione ;

Rilevato che il ricorrente , rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Messina, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, nulla di concreto oppone, limitandosi a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 20