Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual references to the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and abstract, failing to reference specific procedural facts or counter the Tribunal's reasoned decision on probation suitability. Consequently, the court rejected the request for a different merit evaluation, emphasizing that the lower court's reasoning was adequate and not illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms without specific references to the case facts, as the lower court's adequate and non-illogical reasoning cannot be successfully challenged by a mere request for a different merit assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato il 24/08/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dal tipo di reati in espiazione, dai precedenti penali di Giuseppe Oliveri, dalla precedente concessione dell'affidamento per una precedente condanna alla quale è seguita la commissione del reato attualmente in espiazione ;
Rilevato che il ricorrente , rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Messina, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, nulla di concreto oppone, limitandosi a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 20