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Ordinanza — n. 27795/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding immigration expulsion statute of limitations and re-entry offense. The appeal is inadmissible due to manifest lack of foundation. The court rejects the claim that the statute of limitations expired earlier. The court upholds the lower court's finding on the re-entry offense. The decision confirms the inadmissibility of the appeal. The appellant is ordered to pay court costs. The ruling applies the law on re-entry offenses. The court notes the specific facts of the case. The decision is based on established legal principles. The outcome is a dismissal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had found the statute of limitations expired after a 307-day suspension due to the defense's absence, while the appellant argued it should have expired earlier. The court rejected this alternative reading of the evidence as impermissible in a review proceeding and upheld the lower court's reasoning on the re-entry offense. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98; Art. 160 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant proposes an alternative reading of the evidence without specifically confronting the lower court's coherent reasoning, and the lower court's decision on the statute of limitations is not manifestly illogical.

Parole chiave

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statute of limitations immigration re-entry offense inadmissible appeal manifest lack of foundation review proceedings partenza del coniuge impedimento al matrimonio divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98
Ritenuto, in particolare, che secondo la giurisprudenza integra il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs.
Art. 160 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 13130 del 09/02/2017, Rv. 269674 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECINI KLODIAN nato il 12/08/1982 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha escluso la maturazione della prescrizione atteso che a seguito della astensione del difensore e di richiesta di rinvio della difesa vi era stata sospensione della prescrizione per 307 giorni e che di conseguenza la prescrizione maturava alla data dell' 11 maggio 2022 e che, rispetto a tale argomentazione, il ricorrente si limita a sostenere che la prescrizione si sarebbe maturata prima della sentenza di appello senza, però, confrontarsi con il compiuto ragionamento svolto dalla Corte territoriale;

Rilevato, altresì, che la sentenza impugnata - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrata la sussistenza del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. 286/98 nell'elemento oggettivo ed in quello soggettivo evidenziando che l'imputato era a conoscenza del provvedimento di espulsione essendo stato assistito da un interprete alla udienza di convalida e che, in precedenza, egli era stato già espulso e più volte respinto alla frontiera mentre cercava di rientrare in Italia, che, inoltre, aveva fatto rientro in Italia prima del termine di cinque anni senza la preventiva autorizzazione e che il matrimonio contratto con una cittadina comunitaria era successivo ai latti per i quali si procede;

Ritenuto, in particolare, che secondo la giurisprudenza integra il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 il rientro nel paese dal quale lo straniero è stato allontanato prima del termine di cinque anni, nella ipotesi in cui la espulsione sia stata ordinata in via amministrativa con l'originaria indicazione del termine di dieci anni (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 13130 del 09/02/2017, Rv. 269674 - 01); Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che è operazione non consentita in sede di legittimità e che, comunque, non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale per respingere il gravame;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma V 11