Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27794/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances outweigh recidivism due to discretionary judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by El Omari Moni inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that generic mitigating circumstances should outweigh his recidivism, but the Court found the lower court's reasoning logical and consistent with his criminal history. The decision rests on the principle that balancing mitigating and aggravating factors is a discretionary act of the trial judge, reviewable only for logical or legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The judgment's assessment of generic mitigating circumstances against recidivism constitutes a discretionary act of the trial judge, which is reviewable on appeal only if affected by a logical or legal defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances recidivism assessment judicial discretion appeal inadmissibility criminal procedure code logical defect review procedural costs spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OMARI MONIM nato il 10/04/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorrente El Omari Moni, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte di appello di Milano, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, alla luce dei precedenti penali dell'imputato che giustificavano là recidiva;

Rilevato infatti, che il giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui sia affetto da vizio logico o giuridico, da escludersi nel caso di specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2023