Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for planned continuation of offenses under Art. 81 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Rullo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's refusal to recognize the continuation of offenses was legally sound because there was no evidence proving Rullo planned the subsequent violation of preventive measures from the time of the first crime. Consequently, the court rejected the argument that the crimes were merely autonomous resolutions of criminal will rather than a continuous scheme.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.: The continuation of offenses requires proof of a pre-existing plan spanning the entire period; without such evidence, the court may reject the claim as inadmissible due to lack of merit.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULLO NICOLA nato a NAPOLI il 04/10/1970 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Nicola Rullo, sin dalla consumazione del primo reato (associazione di stampo camorristico commessa dal 1997 al 2010), avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di vari anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo di violazione delle misure di prevenzione, tenuto conto anche conto della diversa natura dei delitti.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggio