Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27791/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism, ruling no continuity exists due to distinct criminal resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the continuity of criminal intent between separate offenses, but the lower court correctly noted the absence of evidence proving a continuous plan spanning the intervening months. Consequently, the court found the appellant's actions represented autonomous criminal resolutions rather than a single continuous intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: Continuity of criminal intent requires proof of a single plan; its absence renders separate offenses distinct resolutions, precluding favorable recidivism institutions.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of criminal intent recidivism under Italian law autonomous criminal resolutions inadmissibility of appeal criminal planning evidence doppia punibilità criminalità persistente reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 609, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULLO NICOLA nato a NAPOLI il 04/10/1970 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Nicola Rullo, sin dalla consumazione del primo reato (ricettazione di un'arma ed altro), avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di alcuni mesi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (furto aggravato e ricettazione), tenuto anche della parziale diversa natura dei reati.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito e che quanto statuito dalla Corte di appello di Napoli rispetto ad un'altra istanza del condannato non assume rilevanza nel presente giudizio riguardando differenti condanne;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1111 mag