Italian Court dismisses appeal for sentence continuation due to lack of criminal planning across different crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for sentence continuation, but the lower court correctly noted the absence of evidence proving the crimes were premeditated over the intervening year. The court ruled that the distinct locations and methods of the offenses indicated separate criminal resolutions rather than a continuous plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Sentence continuation is denied when the intervening period shows no evidence of premeditation linking the crimes, indicating separate criminal resolutions instead of a continuous plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIONE MBAYE nato a SEBIKOTANE( SENEGAL) il 19/08/1973 avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di quasi un anno), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, considerato che i reati sono stati commessi in luoghi differenti e con modalità e concorrenti diversi.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro ir favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 11 maggio