Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27789/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenges against execution court sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zeneli Altin inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Altin challenged the execution court's decision to continue sentences for drug trafficking, arguing the penalty increase was legally flawed and poorly motivated. The court rejected these claims, finding the execution judge's reasoning adequate and consistent with the severity of the organized drug importation context.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against an execution court order continuing sentences is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded and the judge's reasoning is not illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal execution continuation of sentences inadmissible appeal drug trafficking penalty increase sanzione sostitutiva reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENELI ALTIN nato il 10/09/1982 avverso l'ordinanza del 28/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; L

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali Zeneli Altin ha riportato le due condanne indicate nell'ordinanza; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' entità dell'aumento della pena in continuazione, rispetto al reato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna del 9 maggio 2017, resa all'esito di giudizio ordinario, che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 25.822;

Considerato che le censure sono manifestamente infondate atteso che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha stabilito la continuazione per la suddetta sentenza in anni tre di reclusione ed euro 9.000 di multa (poi ridotta di un terzo per la concessione delle generiche) per la particolare gravità della condotta, relativa all'acquisto di Kg. 1,5 di cocaina effettuato nell' ambito di un contesto strutturato, con l'importazione della sostanza dall'estero a mezzo di un corriere e con organizzazione di mezzi, di persone e di luoghi di custodia della droga;

Rilevato altresì che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano, in realtà, una lettura alternativa del compendio probatorio sulla base del quale il giudice dell'esecuzione ha fissato l'aumento di pena per la continuazione in modo coerente; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 m