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Ordinanza — n. 27788/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as manifestly unfounded and lacking legal violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Berlingeri inadmissible, ruling that the sole ground of manifestly unfounded was insufficient for admission. The appellant argued for a violation of law regarding the court's reasoning, but the Court found the lower court's decision adequately addressed the evidence of illicit income sources. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning was not absent or merely apparent, and the clerical error in the device did not constitute a legal defect.

Regesto Legislator

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Art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65; Art. 4 I. n. 1423/56: A cassation appeal in preventive proceedings is admissible only for violation of law, which encompasses absent or merely apparent reasoning when the decision omits a decisive element that could alter the outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility violation of law requirement manifestly unfounded appeal preventive proceedings reasoning illicit income evidence motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65
1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art.
Art. 4 I. n. 1423/56
Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, lamentando il vizio di motivazione in materia per la quale il ricDrso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge; Considerato infatti che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I.
Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma :3, d.lgs.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule'
Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro
Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv.
Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri
(Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI FRANCESCO nato a LOCRI il 06/12/1966 avverso il decreto del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, lamentando il vizio di motivazione in materia per la quale il ricDrso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge; Considerato infatti che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma :3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284;

Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc.

Noviello, Rv. 279435). Rilevato che la Corte territoriale ha osservato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che la prova che il proposto Francesco Berlingeri consegue dall'attività delittuosa almeno in parte i proventi per il sostentamento del suo nucleo famigliare si ricava dalle numerose condanne da lui riportate, dall'esiguo ammontare dei redditi da lui prodotti e risultanti dalla banca dati dell' INPS negli ultimi dieci anni e dalle sue continue frequentazioni con pregiudicati; Considerato, quindi, che la motivazione del decreto impugnato non è apparente né tanto meno inesistente;

Rilevato, infine, che nella intestazione e nella motivazione del decreto impugnato è indicato correttamente il nome del proposto (ocierno ricorrente) e che, quindi, l'erronea indicazione contenuta nel dispositivo (riguardante tale Bevilacqua Maurizio) è frutto di un evidente errore materiale;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom