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Ordinanza — n. 27787/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling it merely requests a different merit evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luigi Binetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected Binetti's request for probation and home detention based on his recidivism, lack of employment, and failure to use earned leave. The Court held that Binetti's complaint was merely a request for a different assessment of these merits, which is not permissible at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the merits without raising a specific legal violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal surveillance court order probation application home detention recidivism assessment merit evaluation procedural exhaustion pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINETTI LUIGI nato a BARI il 26/07/1988 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sull'inidoneità delle misure invocate a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dal reato in espiazione, dai precedenti penali della stessa natura, dall'assenza di una opportunità lavorativa e dalla mancata fruizione, allo stato, di permessi premio al fine di verificare l'affidabilità esterna del condannato;

Rilevato che Luigi Binetti, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Bari, pur lamentando violazione di legge, in realtà si limita a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 202