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Ordinanza — n. 27786/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing serious criminal history and poor prison conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected the request for home detention and therapeutic placement due to the appellant's serious crimes, numerous prior convictions, and irregular prison behavior including possession of a mobile phone. The court found the lower court's reasoning adequate and logical, noting that the appellant merely sought a different merit evaluation which is not permissible at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal against a surveillance tribunal order denying home detention or therapeutic placement is inadmissible if the lower court's decision is based on adequate and non-manifestly illogical reasoning regarding the convict's health, crime severity, prior record, and disciplinary conduct.

Parole chiave

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Italian surveillance tribunal home detention denial therapeutic placement inadmissible appeal disciplinary conduct procedural inadmissibility penitentiary benefits osservazione ambulatoriale o in un istituto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURORA LUCA nato a CATANIA il 28/10/1992 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare e dell'affidamento terapeutico tenuto conto delle buone condizioni di salute del condannato, dei gravi reati per i quali egli sta espiando la pena, per i numerosi precedenti penali, per la irregolare condotta in carcere contrassegnata da numerosi rapporti disciplinari (anche per essere stato trovato in possesso di un telefono cellulare) e, quindi, ha evidenziato la necessità di proseguire l'osservazione inframuraria per verificare l'inizio di un processo di revisione critica prima dell'eventuale ammissione - in via graduale - ai benefici penitenziari;

Rilevato che Luca Aurora, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Messina, pur lamentando il vizio di motivazione in realtà chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll maggio 2