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Ordinanza — n. 27785/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order as it fails legal scrutiny and is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Biondino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Biondino challenged a probation order regarding his continued association with organized crime, arguing the lower court's reasoning was insufficient. The court rejected these claims, finding the original decision adequately assessed his social danger and lack of rehabilitation, rendering the appeal's factual arguments legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; The appeal against a probation order is inadmissible if it merely contests factual premises without challenging the legal logic or adequacy of the court's assessment of social danger and risk of reintegration.

Parole chiave

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probation order appeal organized crime association social danger assessment inadmissible appeal rehabilitation process Cassation review legal logic scrutiny appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v.
legge n. 94 del 2009
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186),

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDINO FRANCESCO nato a TRENTOLA DUCENTA il 25/05/1959 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Francesco Biondino (proposto con due distinti atti) non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Rilevato che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del Biondino di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che il clan di riferimento risulta attivo sul territorio di Trentola Ducenta, del ruolo di vertice esercitato all'interno di esso dal ricorrente e della mancanza di un adeguato processo risocializzante), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma I'll ma