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Ordinanza — n. 27784/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it raises merits issues outside the scope of the review procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a substantive review of the trial court's decision on probation suitability. The appellant argued the lower court failed to evaluate favorable elements, while the state contended the probation measure was inappropriate due to recidivism risks and lack of work opportunities. The court rejected this, ruling that re-reading evidence or questioning the factual assessment of probation conditions constitutes a merits argument prohibited in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to the review of legality and cannot serve as a vehicle for a substantive re-evaluation of the facts or the appropriateness of the alternative measure of execution.

Parole chiave

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probation suitability legality review substantive merits recidivism risk inadmissible appeal Cassation procedure alternative execution pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI ANGELO nato a CAPALBIO il 30/05/1957 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F"OSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che al provvedimento impugnato, che la fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare) sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dai reati in espiazione, dalle pendenze a carico di Angelo Franchi e della assenza di una chiara opportunità lavorativa nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la più ampia delle misure alternative alla detenzione;

Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 maggio 2