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Ordinanza — n. 27783/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence and procedural timing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Donato Francesco Rinaldi inadmissible and ordered him to pay court costs. Rinaldi argued that his translation request was ignored during a February 1, 2022, hearing, but the court found no supporting documents in the case file. Furthermore, the court determined that the alleged request was actually made on February 18, 2022, which was after the hearing had concluded, rendering the nullity claim baseless.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to lack of evidence or if the alleged procedural defect occurred after the relevant hearing date.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of evidence procedural timing court costs ritiro della domanda di revisione domanda tardiva di ricusazione diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI DONATO FRANCESCO nato a ALTAMURA il 12/12/1958 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da Donato Francesco Rinaldi è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che egli lamenta la sua mancata traduzione alla udienza tenutasi avanti la Corte di appello di Bari il giorno 1 febbraio 2022, ma che al ricorso non è allegato alcun atto a conferma di tale richiesta da parte sua e che della stessa non vi è traccia negli atti del procedimento; Considerato, altresì, che tale istanza per come dedotto nella impugnazione - sarebbe stata effettuata dal Rinaldi il giorno 18 febbraio 2022 e perciò successivamente alla sopra indicata udienza con la conseguente insussistenza della lamentata nullità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggio 2023. Il Cctfi snsore Il Presidente G i lo po' • Domenico Fiord isi q