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Ordinanza — n. 27782/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming mandatory recusal for appellate judge rejecting plea deal request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27782/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Mario Chiapperini's appeal inadmissible, ruling that the mandatory recusal of an appellate judge does not apply when that judge previously rejected a plea deal request. The court held that such a prior rejection does not preclude the judge from providing specific reasoning for the final appeal decision nor does it constitute an anticipatory judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 3, e Art. 602, comma 1, cod. proc. pen.; The rejection of a plea deal request in the second instance does not trigger a mandatory recusal obligation for the appellate judge, as the judge must still provide specific reasoning for the final judgment and the prior rejection does not amount to an anticipatory judgment.

Parole chiave

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mandatory recusal obligation plea deal rejection appellate judge recusal anticipatory judgment inadmissible appeal specific reasoning requirement second instance procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 602, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 8745 del 22/11/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPERINI MARIO nato a TERLIZZI il 04/06/1983 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto Mario Chiapperini lamenta la mancata astensione da parte della Corte di appello di Bari, nella medesima composizione che aveva respinto la richiesta di concordato sulla pena in appello; Considerato, infatti, che tale obbligo di astensione non sussiste e che, comunque, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-, cod. proc. pen. in relazione all'art.3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio (Sez. 2 - , Sentenza n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278527 - 01);

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 maggio 20