Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and request for new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Barbara Macripò inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court had convicted her of a crime under Article 660 of the Penal Code, and the appellant sought a re-evaluation of evidence and new investigative activities. The court rejected these requests as generic and inconsistent with the tribunal's already coherent assessment of the probative record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds or requests further investigative activities without specific elements to exclude the lower court's non-illogical evaluation of evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRIPO BARBARA nato a LECCE il 23/02/1989 avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Barbara Macripò (originariamente proposto come appello, poi convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Trieste ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Trieste con sentenza del 14 gennaio 2022 ha dichiarato l'odierna ricorrente colpevole del reato di cui all'art.660 cod. pen. e le ha inflitto la pena di euro 500 di ammenda; Rilevato che con l'impugnazione si tende ad una rivalutazione ed a una lettura alternativa degli elementi processuali, già adeguamente e coerentemente valutati dal Tribunale con il provvedimento impugnato e si insiste per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria;
Considerato, quindi, che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una diversa valutazione del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del Tribunale di Trieste; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 11 maggio 20