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Ordinanza — n. 27780/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27780/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27780/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEANO ASSUNTA nato a GROTTOLELLA il 09/04/1952 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di penale responsabilità di Assunta Tropeano per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 10 e 14 1.497/74 per avere detenuto illegalmente due fucili già appartenuti al padre deceduto nel 2008, in considerazione del lungo periodo intercorso tra il decesso del genitore ed il fatto oggetto di contestazione (19 settembre 2019), della circostanza che l'imputata puliva quotidianamente l'appartamento dove erano i fucili e che la medesima, alla richiesta dei Carabinieri, aveva subito consegnato le armi dimostrando così di conoscere dove le stesse erano conservate;

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 27780/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello di Napoli, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale detenzione di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi prove acquisite illegalmente contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di penale responsabilità di Assunta Tropeano per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEANO ASSUNTA nato a GROTTOLELLA il 09/04/1952 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di penale responsabilità di Assunta Tropeano per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 10 e 14 1.497/74 per avere detenuto illegalmente due fucili già appartenuti al padre deceduto nel 2008, in considerazione del lungo periodo intercorso tra il decesso del genitore ed il fatto oggetto di contestazione (19 settembre 2019), della circostanza che l'imputata puliva quotidianamente l'appartamento dove erano i fucili e che la medesima, alla richiesta dei Carabinieri, aveva subito consegnato le armi dimostrando così di conoscere dove le stesse erano conservate;

Rilevato che la ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello di Napoli, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 maggio 20