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Ordinanza — n. 27721/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and generic prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesca Rodofile inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding theft, arguing insufficient evidence and the statute of limitations. The court rejected these claims as lacking the required specificity and constituting generic legal arguments precluded at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments regarding evidence re-evaluation or prescription without concrete factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity statute of limitations theft conviction court costs fine perenzione dell'istanza di revisione prescrizione proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 604 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 633 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli
4 sul carattere permanente della condotta), si prospettano deduzioni generiche (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODOFILE FRANCESCA, nata a Polistena il 03/09/1968 avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 9 dicembre 2021, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Palmi, emessa in data 15 giugno 2015, nei confronti di Francesca Rodofile, ha confermato la condanna di questa in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento oggettivo del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla materiale disponibilità delle chiavi di accesso); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata declaratoria di non doversi procedere in relazione all'intervenuta prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità in quanto, a fronte della permanenza del reato in contestazione, anche evincibile dalla motivazione del provvedimento impugnato (si veda la pag. 4 sul carattere permanente della condotta), si prospettano deduzioni generiche (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495) che, pur attenendo a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, presuppongono un giudizio di fatto, introdotto per la prima volta in Cassazione e precluso in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così