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Ordinanza — n. 27720/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27720/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALA VITO, nato a Erice il 30/07/1980 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, emessa in data 25 marzo 2021, nei confronti di Vito Cicala, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 649, terzo comma, cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712), secondo cui la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati, come nella specie; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comrna, n. 4, cod. pen. nonché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;

Regesto Legislator

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art. 649 cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 27720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522), dai giudici del mento (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 sugli ulteriori effetti dannosi in ragione della natura plurioffensiva del reato; le pagg. 5-7 sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale della preclusione normativa di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate scemata imputabilità obbligo di ridurre il danno reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. pen
268712), secondo cui la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod.
art. 69 cod. pen
nonché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALA VITO, nato a Erice il 30/07/1980 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, emessa in data 25 marzo 2021, nei confronti di Vito Cicala, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 649, terzo comma, cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712), secondo cui la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati, come nella specie; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comrna, n. 4, cod. pen. nonché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;

Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522), dai giudici del mento (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 sugli ulteriori effetti dannosi in ragione della natura plurioffensiva del reato; le pagg. 5-7 sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale della preclusione normativa di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così