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Ordinanza — n. 27719/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifest illogical reasoning regarding evidence in a money laundering conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering against Mariangela Garofalo. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and an alternative factual reconstruction, but the court found these arguments lacked specificity and failed to meet the high threshold for raising reasonable doubt. Consequently, the court ruled that the appellant's alternative hypotheses were merely conjectural rather than supported by proven process data, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 648 c.p.: In cassation appeals, an alternative factual reconstruction must be irrefutable and based on proven process data, not merely hypothetical or conjectural, to constitute a valid ground for manifest illogical reasoning.

Parole chiave

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money laundering conviction manifest illogical reasoning reasonable doubt standard inadmissible appeal procedural specificity articolo di marca contraffazione di merci prezzo eccessivo

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 648 c.p.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 3 febbraio 2020, nei confronti di Mariangela Garofalo, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 3 febbraio 2020, nei confronti di Mariangela Garofalo, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile
utilizzata dal dispositivo ricettato, anche sottolineando l'irrilevanza dell'esito negativo della perquisizione); osservato, inoltre, che le censure sono anche manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv.
Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C.
Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MARIANGELA, nata a Palermo il 26/03/1982 avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 3 febbraio 2020, nei confronti di Mariangela Garofalo, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3, dove la Corte territoriale ha ritenuto provato il dolo e la ricezione del bene per la mancanza di spiegazione sull'origine del possesso e l'intestazione della s.i.m. utilizzata dal dispositivo ricettato, anche sottolineando l'irrilevanza dell'esito negativo della perquisizione); osservato, inoltre, che le censure sono anche manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237;

Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.