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Ordinanza — n. 27718/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27718/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALICCHI MARCO, nato ad Assisi il 04/04/1983 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 24 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Perugia, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Marco Natalicchi, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 3) dell'imputazione, riconosciuto l'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la prova della penale responsabilità in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27718/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 24 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Perugia, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Marco Natalicchi, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 3) dell'imputazione, riconosciuto l'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la prova della penale responsabilità in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione alle norme della circolazione spese del veicolo a motore reato di pirateria della strada altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALICCHI MARCO, nato ad Assisi il 04/04/1983 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 24 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Perugia, emessa in data 11 gennaio 2021, nei confronti di Marco Natalicchi, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 3) dell'imputazione, riconosciuto l'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la prova della penale responsabilità in relazione agli artt. 43 e 648 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudic:anti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda la motivazione della sentenza impugnata sulla prova del dolo e della materiale disponibilità del bene, nonché sul mero errore materiale nell'indicazione della targa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis