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Ordinanza — n. 27717/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELHAJ AZIZ, nato in Tunisia il 10/05/1999 avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 dicembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Imperia, emessa in data 25 febbraio 2022, nei confronti di Aziz Belhaj, ha escluso la continuazione interna in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna dell'imputato in relazione ai reati di cui agli artt.624 e 56 - 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 dicembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Imperia, emessa in data 25 febbraio 2022, nei confronti di Aziz Belhaj, ha escluso la continuazione interna in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna dell'imputato in relazione ai reati di cui agli artt.624 e 56 - 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Parole chiave

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tentata estorsione licenziamento per furto attentato confisca di valori patrimoniali crimine commisurazione della pena per rapina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELHAJ AZIZ, nato in Tunisia il 10/05/1999 avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 dicembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Imperia, emessa in data 25 febbraio 2022, nei confronti di Aziz Belhaj, ha escluso la continuazione interna in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna dell'imputato in relazione ai reati di cui agli artt.624 e 56 - 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), dai giudici del merito (si veda la pag. 4 sull'assenza di elementi positivi, non potendosi valorizzare le condizioni disagiate di vita in presenza di allegazioni difensive solo generiche e, comunque, in considerazione della natura dei beni oggetto dei reati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il