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Ordinanza — n. 27711/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27711/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARICEVIC IVAN, nato a San Daniele del Friuli il 22/08/1988 MAZZONETTO ALESSANDRO, nato a Scorzé il 07/07/1960 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27711/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARICEVIC IVAN, nato a San Daniele del Friuli il 22/08/1988 MAZZONETTO ALESSANDRO, nato a Scorzé il 07/07/1960 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso, emessa in data 6 aprile 2018, nei confronti di Ivan Baricevic e Alessandro Mazzonetto, entrambi condannati alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. ed il solo Mazzonetto anche per i reati di cui agli artt. 640, 483 e 648 cod. pen. Considerato che i primi due motivi dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con i quali si contesta l'affermazione della penale responsabilità in relazione al ruolo marginale del Mazzonetto ed all'insussistenza della condotta decettiva del Baricevic nonché la qualificazione giuridica dei fatti, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9 sulla rilevanza del contributo concorsuale del reo; le pagg. 10 e 11 sugli artifici e raggiri posti in essere in concorso e sulla sussunzione del fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.); ritenuto che l'ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, è generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano le pagg. 10 e 11, ove la Corte territoriale ha motivato sulla congruità della sanzione irrogata dal primo giudice al Mazzonetito, la sola oggetto di contestazione, sottolineando la corrispondenza della pena base al minimo edittale e la misura contenuta degli aumenti per la continuazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.