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Ordinanza — n. 27708/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of specific legal criticism regarding counterfeit goods and prior crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal criticism against the lower court's decision. The appellant argued violations of articles 474 and 648 of the Penal Code concerning counterfeit goods and the existence of a prerequisite crime, but these arguments were deemed merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judges. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of a precise critique of the contested judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specific criticism of the contested decision and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism counterfeit goods prerequisite crime repetitive arguments procedural defect costs of appeal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Verona, emessa in data 17 settembre 2018, nei confronti di Buli Zhang, ha dichiarato non doversi proc:edere per il reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 648 cod. pen.
art. 474 cod. pen
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Verona, emessa in data 17 settembre 2018, nei confronti di Buli Zhang, ha dichiarato non doversi proc:edere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti
281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti, Rv.
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHANG BULI, nato in Cina il 13/07/1969 avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Verona, emessa in data 17 settembre 2018, nei confronti di Buli Zhang, ha dichiarato non doversi proc:edere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, in particolare, alla falsificazione dei beni detenuti per la vendita ed alla sussistenza del reato presupposto, sono privi dei requisiti di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti, Rv. 276559;

Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334), dai giudici del merito (si vedano le pagg. 3 e 4 sulla prova della contraffazione e, dunque, sulla sussistenza di entrambi i reati in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i