Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and procedural admissibility regarding criminal charge reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Neder Chihi inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural defects. The appellant argued for a reclassification of the offense to a lesser charge, but the court found the arguments based on evidentiary re-evaluation to be extraneous to the appellate review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in decisive errors; vague arguments regarding alternative fact reconstructions or evidentiary reassessments are inadmissible as they fall outside the scope of appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINI NEDER, nato in Iraq il 14/08/1985 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 8 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Bergamo, emessa in data 17 febbraio 2022, nei confronti di Neder Chihi, ha confermato la condanna di questi in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella meno grave ipotesi del reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen., è privo di specificità e basato su assunti relativi ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione della decisività di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813;
Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, Pinelli, Rv. 277783), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5 sulla condotta non soltanto violenta, ma anche minacciosa dell'imputato alla luce delle attendibili dichiarazioni testimoniali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso