Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27706/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling arguments lack specificity and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Darini inadmissible regarding his conviction for theft. The court found the first argument concerning the timeliness of the complaint lacked specificity and was unsupported by law, while the second argument regarding mitigating circumstances failed to meet the established requirement for a congruent reference to decisive elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity or are manifestly unfounded, and the lower court's denial of mitigating circumstances is sufficient if it references decisive elements or the absence of positive evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility specificity of complaint grounds mitigating circumstances denial congruent reference requirement court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, emessa in data 27 ottobre 2021, nei confronti di Raffaele Darini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.
Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi
277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARINI RAFFAELE, nato a Napoli il 02/02/1979 avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, emessa in data 27 ottobre 2021, nei confronti di Raffaele Darini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018), ha ampiamente disatteso le doglianze difensive sul punto (si veda la pag. 5 sull'individuazione del dies a quo in relazione alla conoscenza certa del fatto da parte della persona offesa); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 6, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è riferita alla capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso